Dosso artificiale e attraversamento pedonale rialzato sono entrambi preziosi strumenti attraverso i quali è possibile rallentare il traffico veicolare e mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada, in particolare i pedoni.
Quali sono però le differenze tra i due articoli e quando è preferibile e/o necessaria l'installazione di uno piuttosto che dell'altro?
• Dossi artificiali: sono regolamentati dall’art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada che al comma 5 prevede: a) la posa in opera solo ed esclusivamente su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence; b) il divieto categorico di installazione dei rallentatori su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso e/o di pronto intervento. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada oggetto della posa hanno le seguenti dimensioni: i) per limiti di velocità pari o inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm; ii) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm; iii) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm. Inoltre «i dispositivi rallentatori di velocità prefabbricati devono essere approvati dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione».
• Attraversamenti pedonali rialzati: sono regolamentati e descritti nelle Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza (circolare del 2001, prot. n. 3698). Sono definiti nel seguente modo: «rialzo del piano viabile con rampe di raccordo (con pendenza, in genere, del 10%) in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi». Desideriamo soffermarci sulla definizione suddetta, in quanto riteniamo sia poca esaustiva, a ns. avviso dovremmo valutare la pendenza delle rampe degli attraversamenti pedonali rialzati in conformità anche al Decreto – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade dove al paragrafo 5.3.1 si evince che la pendenza delle stesse dovrebbe, nella maggioranza dei casi, essere ben al di sotto del 10%. Pertanto i ns. attraversamenti dispongono di due tipi di rampe, una con pendenza 7%, l'altra con pendenza di circa il 5%, attestando entrambe l'altezza del rilievo a 7 cm.
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