Il Decreto ministeriale del 30 novembre 1999, n. 557, "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", afferma che le piste ciclabili possono essere realizzate sia su corsia riservata che in sede propria.
Ma cosa prevede la normativa sulla delimitazione delle stesse?
Nel caso in cui la pista ciclabile abbia verso concorde all'adiacente corsia di marcia degli autoveicoli, essendo la stessa ricompresa tra le corsie riservate, può essere delimitata con delimitatori di corsia approvati dal MIT (art. 178, c. 2, 3, 4 e 5, DPR n. 495/1992).
Invece qualora la pista ciclabile presenti verso discorde all'adiacente corsia di marcia degli autoveicoli, oppure sia realizzata in sede propria, deve essere separata dalla carreggiata degli autoveicoli attraverso uno spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm (art. 7, c. 4, DM n. 557/1999).
Pertanto la scelta di installare i delimitatori di corsia approvati dal MIT per delimitare una pista ciclabile è corretta solo ed esclusivamente se la stessa non è realizzata in sede propria e ha verso concorde all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore. In tutti gli altri casi è necessario separare nettamente la carreggiata destinata agli autoveicoli dalla pista ciclabile, per esempio attraverso l'installazione di cordoli prefabbricati come il nostro Biker.
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